Art. 1.
(Finalità).

      1.  La presente legge riconosce, promuove e incentiva il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale, nonché alla composizione consensuale dei conflitti e delle controversie civili che vertono su diritti disponibili, come metodi alternativi alla definizione giudiziaria o arbitrale degli stessi. A tale fine è istituito il Servizio nazionale integrato di composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie, di seguito denominato «Servizio nazionale integrato».
      2. Organo responsabile del Servizio nazionale integrato è il Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Il Servizio è costituito dai soggetti legittimati ad esercitare l'attività di conciliazione e composizione consensuale ai sensi della presente legge.